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AIRE: MODIFICA DECORRENZA ISCRIZIONE

Si informano i connazionali che il Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 22 (c.d. “Decreto Brexit”), entrato in vigore il 26 marzo scorso, contiene all’art. 16, comma 3, la seguente disposizione, volta a rendere piu’ spedita e piu’ certa la decorrenza dell’iscrizione Aire:

 

“All’articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente: “9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all’ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata gia’ resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica”. L’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, e’ abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall’ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.”

 

TUTTE LE ISCRIZIONI AIRE, EFFETTUATE DAI COMUNI IN BASE A DOMANDE PRESENTATE AGLI UFFICI CONSOLARI A PARTIRE DAL 26 MARZO 2019, AVRANNO DUNQUE DECORRENZA DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL CONNAZIONALE, PURCHE’ COMPLETA (la decorrenza dell’iscrizione per tutte le domande presentate prima del 26.03.2019, non ancora trasmesse ai comuni, e’ invece fissata al 26 marzo 2019).

La novella normativa avra’ cosi’ importanti ricadute in termini di CELERITA’ PROCEDURALE E MAGGIORE CERTEZZA e allinea il regime applicabile agli italiani all’estero a quello gia’ previsto per le iscrizioni nell’anagrafe della popolazione residente: in tal modo, e’ stata introdotta una rilevante semplificazione nel rapporto tra amministrazione e cittadini residenti all’estero.