{"id":483,"date":"2023-10-22T15:57:27","date_gmt":"2023-10-22T12:57:27","guid":{"rendered":"https:\/\/ambalkuwait.esteri.it\/?page_id=483"},"modified":"2023-10-22T16:59:59","modified_gmt":"2023-10-22T13:59:59","slug":"faq-domande-frequenti","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambalkuwait.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/faq-domande-frequenti\/","title":{"rendered":"FAQ &#8211; Domande frequenti"},"content":{"rendered":"<h4><strong>NORME E COSTUMI LOCALI<\/strong><\/h4>\n<h5><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>CONSUMO DI ALCOLICI IN KUWAIT<\/strong><\/span><\/h5>\n<p><strong>Posso consumare alcolici in Kuwait?\u00a0<\/strong>Il consumo di bevande alcoliche \u00e8 assolutamente vietato e coloro i quali ne vengano trovati in possesso sono passibili di sanzioni severissime (fino a sei mesi di carcere per consumo personale, fino a dieci anni di carcere per commercio illecito).<\/p>\n<h5><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>PASSAPORTI<\/strong><\/span><\/h5>\n<p><strong>Ho smarrito\/Mi e\u2019 stato rubato il passaporto, Che cosa devo fare?<\/strong>\u00a0La prima cosa da fare e\u2019 recarsi presso una stazione di polizia per sporgere denuncia. La polizia fornira\u2019 tutte le informazioni necessarie per portare a compimento la procedura di denuncia. La richiesta di nuovo passaporto in Ambasciata potra\u2019 essere avviata non appena si sara\u2019 giunti in possesso di copia della denuncia rilasciata dalla polizia.<\/p>\n<h5><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>MATRIMONIO CONSOLARE<\/strong><\/span><\/h5>\n<p><strong>Quali procedure occorre espletare per contrarre matrimonio presso l&#8217;Ambasciata d&#8217;Italia ad Al Kuwait?<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>L\u2019istanza di celebrazione del matrimonio consolare<\/strong>: La prima cosa da fare \u00e8 la cosiddetta \u2018istanza di celebrazione del matrimonio consolare\u2019. E\u2019 un documento che dovrete sottoscrivere entrambi e che dovrete presentare di persona all\u2019ufficio consolare, oppure inviare per posta, fax o email con allegata la fotocopia dei vostri documenti di identit\u00e0. Tutti i contatti della Cancelleria Consolare si trovano sul sito web nella pagina <a href=\"https:\/\/ambalkuwait.esteri.it\/it\/chi-siamo\/contatti\/\">Contatti (clicca qui)<\/a>. Ci sono alcuni casi in cui la vostra istanza potrebbe essere rifiutata (D. Lgs. 71\/2011 &#8211; la celebrazione del matrimonio consolare pu\u00f2 essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione). Se, al contrario, l\u2019Ufficio consolare accoglie la vostra istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) potete procedere alla richiesta delle pubblicazioni.<\/li>\n<li><strong>Le Pubblicazioni: <\/strong>In Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura di un ufficiale dello stato civile. Le pubblicazioni hanno sei mesi di validit\u00e0. Potrete quindi sposarvi a partire dal 4\u00b0 giorno ed entro il 180\u00b0 giorno successivo alla pubblicazione. Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete comunque incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identit\u00e0 che, naturalmente, devono essere validi. Se non siete cittadini dell\u2019Unione Europea e non siete residenti in Italia, la vostra firma dovr\u00e0 essere autenticata.\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>Dove effettuare le pubblicazioni?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Se siete entrambi cittadini italiani e avete la residenza all\u2019estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare dove sar\u00e0 celebrato il matrimonio. Se risiedete in due circoscrizioni consolari diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappresentanze diplomatiche o consolari. Se uno di voi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l\u2019altro (cittadino italiano) ha la residenza all\u2019estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sar\u00e0 celebrato il matrimonio, che a sua volta le richieder\u00e0 al Comune di residenza in Italia. Le pubblicazioni verranno pertanto effettuate in entrambi i luoghi di residenza. Se il nubendo italiano ha la residenza in Italia mentre il cittadino straniero ha la residenza all\u2019estero, potete richiedere le pubblicazioni di matrimonio: a) al Comune di residenza in Italia ed ivi effettuarle. In tal caso, il Comune rilascer\u00e0 la delega (Art. 109 del codice civile) per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare all\u2019estero; b) alla Rappresentanza diplomatica o consolare all\u2019estero. Se siete entrambi residenti in Italia, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio al Comune di residenza. Se risiedete in due Comuni differenti, le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni. Il Comune rilascer\u00e0 la delega ex art. 109 del Codice Civile per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Accettata l&#8217;istanza di cui al punto (1),<strong>\u00a0quali documenti occorre presentare alla Cancelleria Consolare di Al Kuwait per procedere alla celebrazione del matrimonio consolare?\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>Matrimonio tra cittadini italiani dei quali almeno uno iscritto AIRE come residente presso la Circoscrizione Consolare di Al Kuwait<\/strong>: Non va prodotta alcuna documentazione, l\u2019Ambasciata richieder\u00e0 d\u2019ufficio ai Comuni\/Ambasciate\/Consolati competenti quanto necessario.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>Matrimonio tra cittadino italiano iscritto AIRE come residente presso la Circoscrizione Consolare di Al Kuwait e cittadino straniero<\/strong>:<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 120px;\"><strong>Per il cittadino italiano:\u00a0<\/strong>non va prodotta alcuna documentazione, l\u2019Ambasciata richieder\u00e0 d\u2019ufficio ai Comuni\/Ambasciate\/Consolati competenti quanto necessario.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\"><strong>Per il cittadino straniero:<\/strong> andranno presentati tutti i seguenti documenti che dovranno essere tradotti in italiano e legalizzati presso l\u2019Ambasciata\/Consolato Italiano competente territorialmente:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>estratto dell\u2019atto di nascita<\/li>\n<li>certificato di residenza,<\/li>\n<li>certificato di stato libero<\/li>\n<li>certificato di cittadinanza<\/li>\n<li>dichiarazione da parte della propria Ambasciata in Kuwait attestante la validit\u00e0 nel Paese di origine del matrimonio celebrato presso l\u2019Ambasciata d\u2019Italia in Al Kuwait.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>Matrimonio tra due cittadini italiani non iscritti AIRE come residenti presso la Circoscrizione Consolare di Al Kuwait:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 120px;\"><strong>Per entrambi:<\/strong>\u00a0Certificato di avvenute pubblicazioni e delega alla celebrazione del matrimonio, rilasciato dal Comune in Italia o dall\u2019Ambasciata\/Consolato d\u2019Italia presso il quale i nubendi italiani sono residenti.<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>Matrimonio tra cittadino italiano non iscritto AIRE come residente presso la Circoscrizione Consolare di Al Kuwait e cittadino straniero:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 120px;\"><strong>Per il cittadino italiano:<\/strong>\u00a0Certificato di avvenute pubblicazioni e delega alla celebrazione del matrimonio, rilasciato dal Comune in Italia o dall\u2019Ambasciata\/Consolato d\u2019Italia presso il quale \u00e8 residente.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\"><strong>Per il cittadino straniero:\u00a0<\/strong>dichiarazione da parte della propria Ambasciata in Kuwait attestante la validit\u00e0 nel Paese di origine del matrimonio celebrato presso l\u2019Ambasciata d\u2019Italia in Al Kuwait, legalizzata e tradotta in italiano.<\/p>\n<\/li>\n<li><strong>La trascrizione dell\u2019atto di matrimonio:<\/strong>\u00a0Ricordatevi che il matrimonio celebrato all\u2019estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.\u00a0Dovrete trasmettere l\u2019atto di matrimonio in originale emesso dall\u2019Ufficio dello StatoCivile estero, debitamente legalizzato e tradotto, alla Rappresentanza consolare che ne curer\u00e0 la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.\u00a0In alternativa potrete presentare l\u2019atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396\/2000).\u00a0Per ulteriori informazioni potrete\u00a0 scrivere a\u00a0<a href=\"mailto:consolare.alkuwait@esteri.it\">consolare.alkuwait@esteri.it<\/a>\u00a0o telefonare al numero dell&#8217;Ambasciata e chiedere della Cancelleria consolare.<\/li>\n<\/ol>\n<h5><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>ISCRIZIONE AIRE<\/strong><\/span><\/h5>\n<p><strong>1. PERCHE\u2019 MI DEVO ISCRIVERE ALL\u2019AIRE?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Perch\u00e9 \u00e8 un obbligo di Legge.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">La Legge 27 ottobre 1988, n. 470 all\u2019art. 6 recita: \u201cI cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all\u2019estero, devono farne dichiarazione all\u2019ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione\u201d.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">La stessa Legge prevede che per trasferimento di residenza all\u2019estero si intenda un periodo minimo di dodici mesi, tanto \u00e8 vero che l\u2019art. 1 \u00a78 stabilisce che \u201cNon sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all\u2019estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi\u201d.\u00a0Al \u00a79 del medesimo articolo, infine, sono previsti altri casi di esclusione dall\u2019iscrizione AIRE.\u00a0In presenza delle condizioni previste dalla Legge, quindi, non \u00e8 possibile rifiutare l\u2019iscrizione AIRE.<\/p>\n<p><strong>2. SE LA PERMANENZA MINIMA RICHIESTA ALL\u2019ESTERO E\u2019 DI UN ANNO, ALLORA DEVONO PASSARE DODICI MESI PRIMA DI POTER CHIEDERE L\u2019ISCRIZIONE ALL\u2019AIRE?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">No.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">La Legge 470\/1988 prende in considerazione il termine di dodici mesi solo per stabilire chi \u00e8 soggetto all\u2019iscrizione AIRE e chi no, ovvero chi risiede o prevede di risiedere all\u2019estero per dodici mesi e chi, invece, si trasferisce per un periodo inferiore. Nel primo caso, non \u00e8 necessario attendere che siano trascorsi dodici mesi per richiedere l\u2019iscrizione AIRE; la stessa Legge, infatti, prevede che la comunicazione in materia AIRE da parte del connazionale debba essere resa entro 90 giorni dal cambio di residenza.<\/p>\n<p><strong>3. COSA SUCCEDE SE NON ADEMPIO ALLA COMUNICAZIONE PER L\u2019ISCRIZIONE AIRE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE ITALIANA?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">L\u2019iscrizione AIRE, in presenza dei presupposti necessari, \u00e8 un obbligo di Legge, ma non sono previste sanzioni per chi non adempie alle dovute comunicazioni di cambio di residenza all\u2019ufficio consolare competente. Tuttavia, l\u2019obbligo di Legge non colpisce solamente il connazionale interessato, ma anche l\u2019Ufficiale di Stato Civile il quale, accertata la sussistenza delle condizioni per l\u2019iscrizione, \u00e8 obbligato a provvedere d\u2019Ufficio alla suddetta iscrizione.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Recita infatti la norma, art. 6 \u00a76 Legge 470\/1988: \u201cScaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d\u2019ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso\u201d.<\/p>\n<p><strong>4. CHI GESTISCE I REGISTRI AIRE?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">I Comuni.\u00a0Questo \u00e8 il primo concetto espresso dalla Legge 27 ottobre 1988, n. 470.\u00a0L\u2019articolo 1 \u00a71 stabilisce infatti che \u201cLe anagrafi dei cittadini italiani residenti all\u2019estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero degli Interni\u201d.\u00a0E\u2019 quindi il Comune ad essere il titolare dei registri AIRE.<\/p>\n<p><strong>5. DA QUANDO DECORRE L\u2019ISCRIZIONE AIRE?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">L\u2019iscrizione AIRE decorre da quando il Comune competente registra la richiesta di iscrizione inviata dalla Sede estera e non pu\u00f2 essere retrodatata nemmeno a fronte di documentazione certa che attesti che la residenza all\u2019estero risale a molto tempo prima.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Se per\u00f2 il connazionale, prima di espatriare, aveva reso al Comune italiano competente la dichiarazione di espatrio e di trasferimento all\u2019estero, allora \u2013 e solo in questo caso \u2013 la data di iscrizione AIRE decorre da tale dichiarazione.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">E\u2019 opportuno ricordare che, mentre la dichiarazione di espatrio rilasciata al Comune \u00e8 meramente facoltativa, la dichiarazione all\u2019Ufficio Consolare di residenza all\u2019estero \u00e8 un obbligo di Legge.<\/p>\n<p><strong>6. L\u2019ISCRIZIONE AIRE E\u2019 IL MIO UNICO OBBLIGO?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">No.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Il DPR 396\/2000 stabilisce infatti, agli articoli 15 e 16, una norma di carattere generale che impone ai cittadini italiani residenti all\u2019estero il dovere di informare il Consolato (o Ambasciata competente), degli atti di stato civile formati all\u2019estero che lo riguardano (ad esempio nascite, matrimoni).<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Sar\u00e0 cura dell\u2019Ufficio consolare inoltrare detti atti al Comune competente. E\u2019 inoltre opportuno comunicare eventuali cambi di indirizzo, pur non rientrando nelle previsioni degli articoli suddetti; tale informazione \u00e8 essenziale ai fini dell\u2019aggiornamento dei dati in possesso del Comune nonch\u00e9 per consentire al Consolato di contattarvi in caso di necessit\u00e0 (vedi domanda n. 8).<\/p>\n<p><strong>7. QUALE DOCUMENTAZIONE DEVO PRESENTARE PER L\u2019ISCRIZIONE ALL\u2019AIRE?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Per la documentazione necessaria ai fini dell\u2019iscrizione, si rimanda a quanto indicato in questo sito web alla pagina: <a href=\"https:\/\/ambalkuwait.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/aire-anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero\/\">AIRE \u2013 Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019estero (clicca qui)<\/a>.<\/p>\n<p><strong>8. PERCHE\u2019 DEVO COMUNICARE OGNI NOVITA\u2019 CHE MI RIGUARDA, ALL\u2019UFFICIO CONSOLARE?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Fermo restando l\u2019obbligo di cui alla domanda n. 6 (vedi sopra), la comunicazione di ogni novit\u00e0 riguardante il connazionale \u00e8 di estrema importanza per l\u2019ufficio consolare, che deve curare i contatti con l\u2019intera comunit\u00e0 italiana presente in loco.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Informare il proprio Consolato dell\u2019avvenuto cambio di numero di telefono, o della propria email, ad esempio, consente alla Sede di aggiornare la banca dati degli italiani residenti, e consente quindi un rapido contatto con il connazionale qualora se ne presentino le necessit\u00e0, non solo per questioni personali, ma anche per questioni di sicurezza generale e per eventuali situazioni di emergenza.<\/p>\n<p><strong>9. LA MIA FAMIGLIA SI E\u2019 TRASFERITA CON ME ALL\u2019ESTERO: POSSO PRESENTARE UNA SINGOLA DOMANDA?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">S\u00ec.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Cos\u00ec come avviene in Italia, la dichiarazione deve essere effettuata da cittadini italiani maggiorenni per s\u00e9 e per le persone sulle quali si esercita la potest\u00e0 o tutela (articolo 3 Legge n. 470\/1988).<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Da questo discende che, mentre si ha l\u2019obbligo di presentare la dichiarazione anche per le persone sulle quali si esercita la potest\u00e0 o tutela, si ha viceversa la facolt\u00e0 di presentare tale dichiarazione per gli altri componenti della famiglia maggiorenni.\u00a0In sostanza, comunque, il nucleo familiare che si trasferisce all\u2019estero pu\u00f2 presentare un\u2019unica domanda, attraverso un unico formulario, con la documentazione allegata specificata alla domanda n. 7.<\/p>\n<p><strong>10. QUALI VANTAGGI HO DALL\u2019ISCRIZIONE AIRE?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Trattandosi di un obbligo di Legge a cui bisogna sottostare, non \u00e8 logico analizzare la situazione in un\u2019ottica di vantaggi. Tuttavia, poich\u00e9 i titolari dei registri AIRE sono i Comuni (vedi domanda n. 4), \u00e8 opportuno rivolgersi al Comune competente per avere il quadro di eventuali riduzioni o tariffe agevolate (esempio: possibili riduzioni di tariffe elettriche o di tasse comunali sullo smaltimento dei rifiuti), di cui l\u2019Ufficio consolare non pu\u00f2 essere a conoscenza.<\/p>\n<p><strong>11. L&#8217;iscrizione all&#8217;AIRE quali conseguenze fiscali comporta? Si deve presentare la dichiarazione annuale dei redditi?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Per una risposta esauriente a queste domande, per ottenere tutte le informazioni a riguardo e per scaricare gli opuscoli e i moduli al riguardo previsti, e\u2019 necessario consultare i link sotto riportati. Si segnala peraltro che tra l&#8217;Italia e il Kuwait \u00e8 in vigore un accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Il testo pu\u00f2 essere visualizzato e scaricato in formato pdf nei seguenti siti web:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/www.agenziaentrate.it\/\">www.agenziaentrate.it<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/www.fisconelmondo.it\/\">www.fisconelmondo.it<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>12. COSA SUCCEDE ALLA MIA ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza all\u2019estero, perdono l\u2019assistenza sanitaria in Italia, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco, ovvero per coloro che continuano a ricevere lo stipendio in Italia e quindi continuano a pagare i contributi e l\u2019assistenza sanitaria in Italia. Tuttavia, ai sensi del DM 1 febbraio 1996, ai cittadini italiani con lo status di \u201cemigrato\u201d ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Per ogni informazione in proposito, e per l\u2019eventuale documentazione richiesta, \u00e8 consigliabile rivolgersi al proprio Comune in Italia, al Ministero della Salute e\/o alla propria ASL di riferimento.<\/p>\n<p><strong>13. POSSO CHIEDERE IL CAMBIO DI RESIDENZA DA UN COMUNE ITALIANO AD UN ALTRO COMUNE ITALIANO, STANDO ALL\u2019ESTERO?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">S\u00ec, ma solo in un caso specifico. L\u2019articolo 2 lettera b della Legge 470\/1988 stabilisce un unico caso in cui si possa chiedere il cambio di residenza da un comune all\u2019altro: questo cambio pu\u00f2 essere effettuato esclusivamente su richiesta dell\u2019interessato che abbia \u201cmembri del proprio nucleo familiare iscritti nell\u2019AIRE o nell\u2019anagrafe della popolazione residente nel comune\u201d (inteso, questo ultimo, come nuovo comune di destinazione). Le richieste di cambiamento presentate per motivi diversi rispetto a quello di ricongiungimento del nucleo familiare, previsto dalla legge, non hanno quindi fondamento giuridico.<\/p>\n<p><strong>14. COME FACCIO AD OTTENERE UN CERTIFICATO DI RESIDENZA?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Bisogna rivolgersi al Comune italiano di residenza. Gli Uffici Consolari non sono i titolari dei registri AIRE (vedi domanda n. 4) e non possono pertanto rilasciare certificati di residenza, compito esclusivo dei Comuni sia per i cittadini italiani residenti in Italia, sia per quelli residenti all\u2019estero.<\/p>\n<p><strong>15. QUALI SONO I CASI DI ESENZIONE DALL\u2019ISCRIZIONE AIRE?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Fermo restando l\u2019esclusione per chi si reca all\u2019estero per periodi inferiori ai dodici mesi (articolo 8 Legge 470\/1988), i casi di esenzione sono quelli descritti dall\u2019articolo 1 \u00a79 della Legge 470\/1988: i cittadini che si recano all\u2019estero per l\u2019esercizio di occupazioni stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all\u2019estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorit\u00e0 locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con Legge 9 agosto 1967, n. 804.<\/p>\n<p><strong>16. POSSO ELEGGERE A MIO DOMICILIO ALL\u2019ESTERO L\u2019UFFICIO CONSOLARE?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">No, in nessun caso.<\/p>\n<p><strong>17. COME AVVIENE LA CANCELLAZIONE AIRE?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Secondo quanto previsto dall\u2019articolo 4 Legge 470\/1988, la cancellazione viene effettuata:\u00a0a seguito di rimpatrio e quindi iscrizione nell\u2019anagrafe della popolazione residente (sia nel caso di rimpatrio nell\u2019ultimo comune italiano di residenza, sia nel caso di rimpatrio in altro comune); per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; per perdita della cittadinanza; per irreperibilit\u00e0 in caso di assenza di un indirizzo valido, secondo quanto stabilito dalla Legge 27.05.2002 n. 104, che ha introdotto delle novit\u00e0 in materia; per trasferimento all\u2019AIRE di un altro comune.<\/p>\n<p><strong>18. SONO ISCRITTO ALL\u2019AIRE AD AL KUWAIT, MA MI STO TRASFERENDO IN ALTRO STATO ESTERO. COSA DEVO FARE?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Occorre contattare la Sede di destinazione, richiedendo il \u201ccambio di circoscrizione consolare\u201d. Sar\u00e0 cura dell\u2019Ufficio consolare \u201cricevente\u201d, darne comunicazione all\u2019Ambasciata di Al Kuwait. Il connazionale ha quindi l\u2019obbligo di contattare unicamente la Sede di destinazione, non quella di provenienza.<\/p>\n<p><strong>19. SONO ISCRITTO ALL\u2019AIRE AD AL KUWAIT, MA TORNO A VIVERE IN ITALIA. COSA DEVO FARE?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Il cittadino iscritto all\u2019AIRE che rientra definitivamente in Italia, deve dichiarare il proprio rimpatrio direttamente al Comune italiano; quest\u2019ultimo provveder\u00e0 ad informare la Sede estera di provenienza, dell\u2019avvenuto rimpatrio. Da ci\u00f2 consegue la cancellazione dall\u2019anagrafe AIRE e l\u2019iscrizione nell\u2019anagrafe APR (Anagrafe Popolazione Residente).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"NORME E COSTUMI LOCALI CONSUMO DI ALCOLICI IN KUWAIT Posso consumare alcolici in Kuwait?\u00a0Il consumo di bevande alcoliche \u00e8 assolutamente vietato e coloro i quali ne vengano trovati in possesso sono passibili di sanzioni severissime (fino a sei mesi di carcere per consumo personale, fino a dieci anni di carcere per commercio illecito). 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