SISTEMA D’INOLTRO TELEMATICO DELLE DOMANDE CITTADINANZA
Dal 18 maggio 2015 è necessario presentare la domanda di cittadinanza italiana per matrimonio (art. 5, 6, 7 e 8 L. 91/1992) esclusivamente on line.
ATTENZIONE: per poter inserire correttamente la domanda on line è necessario che l’atto di nascita ed il certificato di precedenti penali siano stati preventivamente legalizzati dal competente Ufficio consolare.
Il portale su cui bisognerà registrarsi è: Portale cittadinanza – Ministero dell’Interno.
Si fa presente che il sito web, esclusivamente in lingua italiana, è curato dal Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione Direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’Interno.
COSA DEVE FARE IL RICHIEDENTE
- Accedere al sito Portale cittadinanza – Ministero dell’Interno e registrarsi (la registrazione è gratuita).
- Dopo aver effettuato e confermato la registrazione saranno inviate all’e-mail utilizzata per la registrazione le credenziali di accesso del portale.
- Accedere al portale con l’e-mail e la password fornite durante la procedura di registrazione.
- Cliccare “cittadinanza” e “gestione domanda”.
- Scegliere il Modello AE – cittadini stranieri residenti all’estero – art. 5 – per matrimonio con cittadino italiano.
- Compilare tutti i campi previsti dal modulo selezionato (nel modulo di registrazione vanno inseriti: cognome, nome, data di nascita presente sull’atto di nascita. Per le donne, non va inserito il cognome da sposata ma quello da nubile). In caso di errato inserimento dei dati anagrafici sarà necessario procedere alla cancellazione della registrazione del portale, dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la funzione del menu “Cancella la registrazione al portale” ed effettuare successivamente una nuova registrazione”.
- Scansionare e caricare i sei documenti obbligatori:
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- atto di nascita originale, tradotto in italiano e legalizzato dal competente Ufficio consolare;
- certificato penale del Paese di origine e di tutti i Paesi terzi di residenza (in originale) e/o di cui si possiede la cittadinanza, rilasciati da non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia dell’atto integrale di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, emesso dal competente Comune italiano nei cui registri di stato civile l’atto risulta trascritto;
- ricevuta di versamento di 250 Euro da effettuare mediante bonifico estero sul conto corrente postale intestato a:
- Beneficiario: Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza
- Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
- Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
- Causale del versamento: Acquisto cittadinanza ex art. [inserire articolo pertinente] nome e cognome del richiedente
- Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane (per bonifici esteri): BPPIITRRXXX
- certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del QCER rilasciato dagli enti certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni linguistiche ufficiali.
Gli enti le cui certificazioni sono ammesse sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena (CILS), l’Università per stranieri di Perugia (CELI), l’Università Roma Tre (Cert.It), l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (Ce.Co.L.) e la Società Dante Alighieri (PLIDA).
Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
- Gli stranieri che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del D.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione;
- I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico;
- Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
- Non sono, altresì, tenuti alla presentazione del predetto certificato di conoscenza della lingua italiana i soggetti affetti da «gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica», per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 25/2025.
Inviata la domanda verranno generati due documenti:
- un documento riepilogativo della domanda
- una ricevuta d’invio con un numero identificativo
La domanda potrà essere:
- Rifiutata
- Accettata
- Accettata con riserva
L’interessato sarà avvisato tramite e-mail dell’accoglimento o meno dell’istanza. In caso di accettazione con riserva verrà informato dei nuovi documenti che dovrà produrre. In quest’ultimo caso sarà possibile inviare nuovi documenti, ma non modificare la domanda.
Il richiedente verrà quindi convocato presso la Rappresentanza diplomatico-consolare che ha ricevuto l’istanza per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa.
A tal proposito si precisa che, qualora il richiedente sia cittadino UE, l’estratto dell’atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia, e il certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ultimo dalla legge 183/2011.
In base all’art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell’Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell’Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1° giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:
- al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;
- al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero;
- al Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
N.B.: Si fa presente che il rilascio di certificati e autentica firma è soggetto al pagamento delle percezioni consolari da effettuare in dinari kuwaitiani (in contanti).