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Attrazione investimenti esteri – Incentivi fiscali e strumenti di tax compliance

Incentivi Fiscali

  • Il Patent box è un regime fiscale opzionale di tassazione agevolata dei redditi che derivano dallo sfruttamento, sia diretto che indiretto, della proprietà intellettuale, quindi dall’utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali. Tale agevolazione si prefigge di incentivare la collocazione dei beni immateriali sul territorio italiano e il loro mantenimento nel nostro paese, evitandone la ricollocazione all’estero. Contribuisce, inoltre, a incentivare gli investimenti nelle attivita’ di ricerca e di sviluppo. Il Patent Box prevede che le imprese possano, in via opzionale, escludere dalla base imponibile fino al 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni intangibili (costituiti da opere d’ingegno, marchi d’impresa e brevetti industriali). L’agevolazione puo’ essere applicata a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, senza vincoli sulla loro natura giuridica, la loro dimensione e il settore produttivo di appartenenza. Il Patent Box puo’ essere utilizzato anche dalle stabili organizzazioni presenti nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Per accedere all’agevolazione i soggetti beneficiari devono, in caso di utilizzo diretto del bene immateriale, presentare un’istanza di accordo preventivo ad hoc con cui viene definito il metodo di calcolo del contributo economico dei beni intangibili alla produzione del reddito d’impresa.
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  • L’ACE (Allowance for Corporate Equity) e’ stata introdotta nell’ordinamento italiano per mitigare la differenza di imposizione fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio e incentivare per questa via la ricapitalizzazione delle imprese. L’ACE consente, infatti, la deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dell’importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. In sostanza, non viene sottoposta ad imposizione fiscale la parte degli utili considerata rendimento dell’incremento di capitale proprio effettuato a partire dal 31 dicembre 2010. Tale variazione del capitale comprende sia gli utili non distribuiti (quindi destinati a riserva) sia i conferimenti in denaro da parte dei soci. Il rendimento del nuovo capitale proprio e’ determinato applicando un’aliquota pari al 2,3% (a regime, decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, pari al 2,7%).
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  • Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo spetta a tutte le imprese (residenti e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti) che effettuino investimenti in attivita’ di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020. La misura consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta del 50% delle spese agevolabili sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti effettuati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (la spesa minima annua in ricerca e sviluppo deve essere pari a 30mila euro e l’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario e’ pari a 20 milioni di euro). Le attività beneficiate sono definite per legge.
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  • Il super ammortamento e’ un’agevolazione fiscale per le imprese che investono in beni strumentali nuovi al fine di stimolare il rinnovo dei beni capitali. Si tratta, in particolare, di una deduzione extracontabile, pari al 40% del costo del nuovo bene acquistato, che permette di risparmiare le imposte sul valore del bene corrispondente a detta percentuale. Tecnicamente il beneficio consiste nell’inserimento in dichiarazione dei redditi di quote aggiuntive di ammortamento rispetto al costo d’acquisto del bene. Il cosiddetto iper ammortamento (che prevede un incremento del 150% del costo da ammortizzare) si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0.
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  • Gruppo IVA. Al fine di semplificare la normativa IVA per i gruppi e ridurre gli adempimenti fiscali è stata introdotta una disciplina speciale denominata “Gruppo IVA”. Si consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l’insieme di soggetti che, pur giuridicamente indipendenti, siano strettamente vincolati fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Le nuove disposizioni sul gruppo IVA si applicano dal 1 gennaio 2018.
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  • Regime per i nuovi residenti. Al fine di favorire gli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti, è stato introdotto un regime fiscale speciale per cui le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l’assoggettamento ad imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero. Il beneficio opera a condizione che le persone fisiche non siano state residenti in Italia in almeno 9 dei 10 periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione e abbiano ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’AdE. Per effetto dell’esercizio dell’opzione, relativamente ai redditi prodotti all’estero, il soggetto interessato deve versare un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfettaria pari a 100mila euro per ciascun anno d’imposta cui si riferisce l’opzione e a 25mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell’opzione stessa. L’opzione è revocabile e, comunque, non produce più effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. 

Strumenti di tax compliance

  • Il regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance program) ha posto le basi per una nuova forma d’interlocuzione con i contribuenti, basata sulla conoscenza reciproca, sul dialogo e sulla cooperazione fattiva. Nell’ambito di un rapporto continuativo con l’AdE, i contribuenti sono incentivati a fornire informazioni spontanee, complete e tempestive e ad assumere comportamenti improntati alla trasparenza, a fronte di un impegno dell’AdE volto a rendere l’adempimento fiscale piu’ semplice e a supportare le imprese nel raggiungimento di un maggior grado di certezza. L’esistenza di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale consente, infatti, all’impresa di avere una visione costantemente aggiornata della propria posizione che, se supportata da trasparenza nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, puo’ contribuire a ridurre le incertezze nella gestione della variabile fiscale.
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  • L’Advance Tax Agreement (ATA) offre alle imprese con attività internazionale la possibilità di utilizzare una procedura di accordo internazionale, con principale riferimento (fra l’altro) al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties, e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La procedura in questione si conclude con la sottoscrizione di un accordo, tra l’Amministrazione finanziaria e l’impresa con attività internazionale, che vincola entrambe le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale l’accordo stesso è stato stipulato e per i quattro periodi d’imposta successivi.
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  • In termini generali, l’interpello è un’istanza che il contribuente rivolge all’AdE prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti, con riferimento ad a un caso concreto e personale, sull’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione di norme di legge relative a tributi erariali , nonché sulle condizioni necessarie per accedere a specifici regimi od istituti e sulla eventuale natura abusiva di determinate operazioni. Lo Statuto dei diritti del contribuente prevede, infatti, diversi tipi di interpello ognuno con delle sue specificità (ordinario, probatorio, anti-abuso, disapplicativo).
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  • L’Interpello sui nuovi investimenti è un’istanza che può essere rivolta all’AdE da parte degli investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, aventi un valore non inferiore a trenta milioni di euro, con rilevanti e durature ricadute occupazionali. Gli investitori interessati possono formulare, mediante presentazione di un’istanza unitaria, quesiti riconducibili ad una o più delle tipologie di interpello disciplinate dallo Statuto dei diritti del contribuente nonché presentare istanze dirette ad individuare con certezza il complessivo trattamento tributario applicabile al business plan descritto. L’istanza può essere presentata dalle imprese residenti e non residenti (con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato), nonché da soggetti che non siano qualificabili come imprese, in quest’ultimo caso a condizione che l’investimento si traduca nello svolgimento di un’attività commerciale o comporti operazioni di partecipazione al patrimonio aventi come target imprese. L’AdE non può modificare la risposta data, che è vincolante per la stessa Agenzia, salvo modifiche di fatto o normative, e qualsiasi atto amministrativo riguardante l’oggetto della risposta dell’AdE proveniente da qualsiasi Autorità fiscale in contrasto con tale risposta è nullo.