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Documento di viaggio provvisorio dell’Unione Europea (EU ETD)

L’EU ETD è un documento di emergenza che può essere rilasciato a favore dei connazionali o dei cittadini di Paesi UE non rappresentati limitatamente a un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il suo Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione. Esso può essere rilasciato a qualsiasi cittadino dell’Unione, previa autorizzazione dello Stato membro di cittadinanza.

La domanda di EU ETD è presentata mediante apposito modulo (si veda il link all’allegato) e deve essere corredata da:

  1. a) dichiarazione di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio, resa all’Ufficio consolare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e con le accortezze di cui all’art. 76 del medesimo decreto;
  2. b) denuncia del furto o dello smarrimento o della distruzione del passaporto o di altro documento di viaggio alle locali autorità di polizia;
  3. c) nei casi in cui al momento della domanda non sia possibile rilevare un’immagine del volto del richiedente, una fotografia digitale o scansionata del richiedente, in base alle norme stabilite nel documento 9303 dell’Organizzazione per l’Aviazione Civile Internazionale (ICAO) sui documenti di viaggio a lettura ottica;
  4. d) il titolo di viaggio, ove possibile.

I richiedenti possono inviare una e-mail di istanza rilascio EU ETD all’indirizzo consolare.alkuwait@esteri.it, indicando:

  • in oggetto: Istanza rilascio EU ETD di nome COGNOME, data e luogo di nascita, cittadinanza.
  • nel testo: motivare la richiesta, descrivere le modalità di distruzione del documento di viaggio e precisare la data prevista del volo.
  • allegati: scansione dei documenti da consegnare in originale, copia del documento di viaggio sottratto, smarrito, distrutto e degli altri documenti in possesso.

La Cancelleria consolare comunicherà l’appuntamento per il rilascio del EU ETD tenendo conto dell’urgenza della pratica e degli elementi comunicati con l’istanza.

Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, l’EU ETD ha una validità pari alla durata del viaggio per il quale è stato rilasciato, per un massimo di quindici giorni.

Si segnala l’obbligo in capo al beneficiario di consegnare, una volta giunto a destinazione, il documento alla polizia di frontiera o ad altro posto di polizia, indipendentemente dalla validità residua. Qualora il beneficiario di un EU ETD rilasciato da un Ufficio consolare viaggi verso un Paese diverso dall’Italia, il beneficiario ha l’obbligo restituire il documento all’Ufficio consolare territorialmente competente per la località di destinazione.