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FAQ – Domande frequenti

NORME E COSTUMI LOCALI

CONSUMO DI ALCOLICI IN KUWAIT

Posso consumare alcolici in Kuwait? Il consumo di bevande alcoliche è assolutamente vietato e coloro i quali ne vengano trovati in possesso sono passibili di sanzioni severissime (fino a sei mesi di carcere per consumo personale, fino a dieci anni di carcere per commercio illecito).

PASSAPORTI

Ho smarrito/Mi e’ stato rubato il passaporto, Che cosa devo fare? La prima cosa da fare e’ recarsi presso una stazione di polizia per sporgere denuncia. La polizia fornira’ tutte le informazioni necessarie per portare a compimento la procedura di denuncia. La richiesta di nuovo passaporto in Ambasciata potra’ essere avviata non appena si sara’ giunti in possesso di copia della denuncia rilasciata dalla polizia.

MATRIMONIO CONSOLARE

Quali procedure occorre espletare per contrarre matrimonio presso l’Ambasciata d’Italia ad Al Kuwait?

  1. L’istanza di celebrazione del matrimonio consolare: La prima cosa da fare è la cosiddetta ‘istanza di celebrazione del matrimonio consolare’. E’ un documento che dovrete sottoscrivere entrambi e che dovrete presentare di persona all’ufficio consolare, oppure inviare per posta, fax o email con allegata la fotocopia dei vostri documenti di identità. Tutti i contatti della Cancelleria Consolare si trovano sul sito web nella pagina Contatti (clicca qui). Ci sono alcuni casi in cui la vostra istanza potrebbe essere rifiutata (D. Lgs. 71/2011 – la celebrazione del matrimonio consolare può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione). Se, al contrario, l’Ufficio consolare accoglie la vostra istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) potete procedere alla richiesta delle pubblicazioni.
  2. Le Pubblicazioni: In Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura di un ufficiale dello stato civile. Le pubblicazioni hanno sei mesi di validità. Potrete quindi sposarvi a partire dal 4° giorno ed entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione. Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete comunque incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identità che, naturalmente, devono essere validi. Se non siete cittadini dell’Unione Europea e non siete residenti in Italia, la vostra firma dovrà essere autenticata.

    Dove effettuare le pubblicazioni? 

    Se siete entrambi cittadini italiani e avete la residenza all’estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio. Se risiedete in due circoscrizioni consolari diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappresentanze diplomatiche o consolari. Se uno di voi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio, che a sua volta le richiederà al Comune di residenza in Italia. Le pubblicazioni verranno pertanto effettuate in entrambi i luoghi di residenza. Se il nubendo italiano ha la residenza in Italia mentre il cittadino straniero ha la residenza all’estero, potete richiedere le pubblicazioni di matrimonio: a) al Comune di residenza in Italia ed ivi effettuarle. In tal caso, il Comune rilascerà la delega (Art. 109 del codice civile) per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare all’estero; b) alla Rappresentanza diplomatica o consolare all’estero. Se siete entrambi residenti in Italia, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio al Comune di residenza. Se risiedete in due Comuni differenti, le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni. Il Comune rilascerà la delega ex art. 109 del Codice Civile per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare.

    Accettata l’istanza di cui al punto (1), quali documenti occorre presentare alla Cancelleria Consolare di Al Kuwait per procedere alla celebrazione del matrimonio consolare? 

      • Matrimonio tra cittadini italiani dei quali almeno uno iscritto AIRE come residente presso la Circoscrizione Consolare di Al Kuwait: Non va prodotta alcuna documentazione, l’Ambasciata richiederà d’ufficio ai Comuni/Ambasciate/Consolati competenti quanto necessario.
      • Matrimonio tra cittadino italiano iscritto AIRE come residente presso la Circoscrizione Consolare di Al Kuwait e cittadino straniero:

    Per il cittadino italiano: non va prodotta alcuna documentazione, l’Ambasciata richiederà d’ufficio ai Comuni/Ambasciate/Consolati competenti quanto necessario.

    Per il cittadino straniero: andranno presentati tutti i seguenti documenti che dovranno essere tradotti in italiano e legalizzati presso l’Ambasciata/Consolato Italiano competente territorialmente:

            • estratto dell’atto di nascita
            • certificato di residenza,
            • certificato di stato libero
            • certificato di cittadinanza
            • dichiarazione da parte della propria Ambasciata in Kuwait attestante la validità nel Paese di origine del matrimonio celebrato presso l’Ambasciata d’Italia in Al Kuwait.
      • Matrimonio tra due cittadini italiani non iscritti AIRE come residenti presso la Circoscrizione Consolare di Al Kuwait:

    Per entrambi: Certificato di avvenute pubblicazioni e delega alla celebrazione del matrimonio, rilasciato dal Comune in Italia o dall’Ambasciata/Consolato d’Italia presso il quale i nubendi italiani sono residenti.

      • Matrimonio tra cittadino italiano non iscritto AIRE come residente presso la Circoscrizione Consolare di Al Kuwait e cittadino straniero:

    Per il cittadino italiano: Certificato di avvenute pubblicazioni e delega alla celebrazione del matrimonio, rilasciato dal Comune in Italia o dall’Ambasciata/Consolato d’Italia presso il quale è residente.

    Per il cittadino straniero: dichiarazione da parte della propria Ambasciata in Kuwait attestante la validità nel Paese di origine del matrimonio celebrato presso l’Ambasciata d’Italia in Al Kuwait, legalizzata e tradotta in italiano.

  3. La trascrizione dell’atto di matrimonio: Ricordatevi che il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente. Dovrete trasmettere l’atto di matrimonio in originale emesso dall’Ufficio dello StatoCivile estero, debitamente legalizzato e tradotto, alla Rappresentanza consolare che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente. In alternativa potrete presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000). Per ulteriori informazioni potrete  scrivere a consolare.alkuwait@esteri.it o telefonare al numero dell’Ambasciata e chiedere della Cancelleria consolare.
ISCRIZIONE AIRE

1. PERCHE’ MI DEVO ISCRIVERE ALL’AIRE? 

Perché è un obbligo di Legge.

La Legge 27 ottobre 1988, n. 470 all’art. 6 recita: “I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero, devono farne dichiarazione all’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione”.

La stessa Legge prevede che per trasferimento di residenza all’estero si intenda un periodo minimo di dodici mesi, tanto è vero che l’art. 1 §8 stabilisce che “Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi”. Al §9 del medesimo articolo, infine, sono previsti altri casi di esclusione dall’iscrizione AIRE. In presenza delle condizioni previste dalla Legge, quindi, non è possibile rifiutare l’iscrizione AIRE.

2. SE LA PERMANENZA MINIMA RICHIESTA ALL’ESTERO E’ DI UN ANNO, ALLORA DEVONO PASSARE DODICI MESI PRIMA DI POTER CHIEDERE L’ISCRIZIONE ALL’AIRE? 

No.

La Legge 470/1988 prende in considerazione il termine di dodici mesi solo per stabilire chi è soggetto all’iscrizione AIRE e chi no, ovvero chi risiede o prevede di risiedere all’estero per dodici mesi e chi, invece, si trasferisce per un periodo inferiore. Nel primo caso, non è necessario attendere che siano trascorsi dodici mesi per richiedere l’iscrizione AIRE; la stessa Legge, infatti, prevede che la comunicazione in materia AIRE da parte del connazionale debba essere resa entro 90 giorni dal cambio di residenza.

3. COSA SUCCEDE SE NON ADEMPIO ALLA COMUNICAZIONE PER L’ISCRIZIONE AIRE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE ITALIANA? 

L’iscrizione AIRE, in presenza dei presupposti necessari, è un obbligo di Legge, ma non sono previste sanzioni per chi non adempie alle dovute comunicazioni di cambio di residenza all’ufficio consolare competente. Tuttavia, l’obbligo di Legge non colpisce solamente il connazionale interessato, ma anche l’Ufficiale di Stato Civile il quale, accertata la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione, è obbligato a provvedere d’Ufficio alla suddetta iscrizione.

Recita infatti la norma, art. 6 §6 Legge 470/1988: “Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d’ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso”.

4. CHI GESTISCE I REGISTRI AIRE? 

I Comuni. Questo è il primo concetto espresso dalla Legge 27 ottobre 1988, n. 470. L’articolo 1 §1 stabilisce infatti che “Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero degli Interni”. E’ quindi il Comune ad essere il titolare dei registri AIRE.

5. DA QUANDO DECORRE L’ISCRIZIONE AIRE? 

L’iscrizione AIRE decorre da quando il Comune competente registra la richiesta di iscrizione inviata dalla Sede estera e non può essere retrodatata nemmeno a fronte di documentazione certa che attesti che la residenza all’estero risale a molto tempo prima.

Se però il connazionale, prima di espatriare, aveva reso al Comune italiano competente la dichiarazione di espatrio e di trasferimento all’estero, allora – e solo in questo caso – la data di iscrizione AIRE decorre da tale dichiarazione.

E’ opportuno ricordare che, mentre la dichiarazione di espatrio rilasciata al Comune è meramente facoltativa, la dichiarazione all’Ufficio Consolare di residenza all’estero è un obbligo di Legge.

6. L’ISCRIZIONE AIRE E’ IL MIO UNICO OBBLIGO? 

No.

Il DPR 396/2000 stabilisce infatti, agli articoli 15 e 16, una norma di carattere generale che impone ai cittadini italiani residenti all’estero il dovere di informare il Consolato (o Ambasciata competente), degli atti di stato civile formati all’estero che lo riguardano (ad esempio nascite, matrimoni).

Sarà cura dell’Ufficio consolare inoltrare detti atti al Comune competente. E’ inoltre opportuno comunicare eventuali cambi di indirizzo, pur non rientrando nelle previsioni degli articoli suddetti; tale informazione è essenziale ai fini dell’aggiornamento dei dati in possesso del Comune nonché per consentire al Consolato di contattarvi in caso di necessità (vedi domanda n. 8).

7. QUALE DOCUMENTAZIONE DEVO PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE ALL’AIRE? 

Per la documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione, si rimanda a quanto indicato in questo sito web alla pagina: AIRE – Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero (clicca qui).

8. PERCHE’ DEVO COMUNICARE OGNI NOVITA’ CHE MI RIGUARDA, ALL’UFFICIO CONSOLARE? 

Fermo restando l’obbligo di cui alla domanda n. 6 (vedi sopra), la comunicazione di ogni novità riguardante il connazionale è di estrema importanza per l’ufficio consolare, che deve curare i contatti con l’intera comunità italiana presente in loco.

Informare il proprio Consolato dell’avvenuto cambio di numero di telefono, o della propria email, ad esempio, consente alla Sede di aggiornare la banca dati degli italiani residenti, e consente quindi un rapido contatto con il connazionale qualora se ne presentino le necessità, non solo per questioni personali, ma anche per questioni di sicurezza generale e per eventuali situazioni di emergenza.

9. LA MIA FAMIGLIA SI E’ TRASFERITA CON ME ALL’ESTERO: POSSO PRESENTARE UNA SINGOLA DOMANDA? 

Sì.

Così come avviene in Italia, la dichiarazione deve essere effettuata da cittadini italiani maggiorenni per sé e per le persone sulle quali si esercita la potestà o tutela (articolo 3 Legge n. 470/1988).

Da questo discende che, mentre si ha l’obbligo di presentare la dichiarazione anche per le persone sulle quali si esercita la potestà o tutela, si ha viceversa la facoltà di presentare tale dichiarazione per gli altri componenti della famiglia maggiorenni. In sostanza, comunque, il nucleo familiare che si trasferisce all’estero può presentare un’unica domanda, attraverso un unico formulario, con la documentazione allegata specificata alla domanda n. 7.

10. QUALI VANTAGGI HO DALL’ISCRIZIONE AIRE? 

Trattandosi di un obbligo di Legge a cui bisogna sottostare, non è logico analizzare la situazione in un’ottica di vantaggi. Tuttavia, poiché i titolari dei registri AIRE sono i Comuni (vedi domanda n. 4), è opportuno rivolgersi al Comune competente per avere il quadro di eventuali riduzioni o tariffe agevolate (esempio: possibili riduzioni di tariffe elettriche o di tasse comunali sullo smaltimento dei rifiuti), di cui l’Ufficio consolare non può essere a conoscenza.

11. L’iscrizione all’AIRE quali conseguenze fiscali comporta? Si deve presentare la dichiarazione annuale dei redditi? 

Per una risposta esauriente a queste domande, per ottenere tutte le informazioni a riguardo e per scaricare gli opuscoli e i moduli al riguardo previsti, e’ necessario consultare i link sotto riportati. Si segnala peraltro che tra l’Italia e il Kuwait è in vigore un accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Il testo può essere visualizzato e scaricato in formato pdf nei seguenti siti web:

12. COSA SUCCEDE ALLA MIA ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA? 

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza all’estero, perdono l’assistenza sanitaria in Italia, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco, ovvero per coloro che continuano a ricevere lo stipendio in Italia e quindi continuano a pagare i contributi e l’assistenza sanitaria in Italia. Tuttavia, ai sensi del DM 1 febbraio 1996, ai cittadini italiani con lo status di “emigrato” ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Per ogni informazione in proposito, e per l’eventuale documentazione richiesta, è consigliabile rivolgersi al proprio Comune in Italia, al Ministero della Salute e/o alla propria ASL di riferimento.

13. POSSO CHIEDERE IL CAMBIO DI RESIDENZA DA UN COMUNE ITALIANO AD UN ALTRO COMUNE ITALIANO, STANDO ALL’ESTERO? 

Sì, ma solo in un caso specifico. L’articolo 2 lettera b della Legge 470/1988 stabilisce un unico caso in cui si possa chiedere il cambio di residenza da un comune all’altro: questo cambio può essere effettuato esclusivamente su richiesta dell’interessato che abbia “membri del proprio nucleo familiare iscritti nell’AIRE o nell’anagrafe della popolazione residente nel comune” (inteso, questo ultimo, come nuovo comune di destinazione). Le richieste di cambiamento presentate per motivi diversi rispetto a quello di ricongiungimento del nucleo familiare, previsto dalla legge, non hanno quindi fondamento giuridico.

14. COME FACCIO AD OTTENERE UN CERTIFICATO DI RESIDENZA? 

Bisogna rivolgersi al Comune italiano di residenza. Gli Uffici Consolari non sono i titolari dei registri AIRE (vedi domanda n. 4) e non possono pertanto rilasciare certificati di residenza, compito esclusivo dei Comuni sia per i cittadini italiani residenti in Italia, sia per quelli residenti all’estero.

15. QUALI SONO I CASI DI ESENZIONE DALL’ISCRIZIONE AIRE? 

Fermo restando l’esclusione per chi si reca all’estero per periodi inferiori ai dodici mesi (articolo 8 Legge 470/1988), i casi di esenzione sono quelli descritti dall’articolo 1 §9 della Legge 470/1988: i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con Legge 9 agosto 1967, n. 804.

16. POSSO ELEGGERE A MIO DOMICILIO ALL’ESTERO L’UFFICIO CONSOLARE? 

No, in nessun caso.

17. COME AVVIENE LA CANCELLAZIONE AIRE? 

Secondo quanto previsto dall’articolo 4 Legge 470/1988, la cancellazione viene effettuata: a seguito di rimpatrio e quindi iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (sia nel caso di rimpatrio nell’ultimo comune italiano di residenza, sia nel caso di rimpatrio in altro comune); per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; per perdita della cittadinanza; per irreperibilità in caso di assenza di un indirizzo valido, secondo quanto stabilito dalla Legge 27.05.2002 n. 104, che ha introdotto delle novità in materia; per trasferimento all’AIRE di un altro comune.

18. SONO ISCRITTO ALL’AIRE AD AL KUWAIT, MA MI STO TRASFERENDO IN ALTRO STATO ESTERO. COSA DEVO FARE? 

Occorre contattare la Sede di destinazione, richiedendo il “cambio di circoscrizione consolare”. Sarà cura dell’Ufficio consolare “ricevente”, darne comunicazione all’Ambasciata di Al Kuwait. Il connazionale ha quindi l’obbligo di contattare unicamente la Sede di destinazione, non quella di provenienza.

19. SONO ISCRITTO ALL’AIRE AD AL KUWAIT, MA TORNO A VIVERE IN ITALIA. COSA DEVO FARE? 

Il cittadino iscritto all’AIRE che rientra definitivamente in Italia, deve dichiarare il proprio rimpatrio direttamente al Comune italiano; quest’ultimo provvederà ad informare la Sede estera di provenienza, dell’avvenuto rimpatrio. Da ciò consegue la cancellazione dall’anagrafe AIRE e l’iscrizione nell’anagrafe APR (Anagrafe Popolazione Residente).