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Matrimoni

PUBBLICAZIONI, CELEBRAZIONE E TRASCRIZIONE

  • MATRIMONIO CONSOLARE

Quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l’altro è cittadino straniero, il matrimonio all’estero può essere celebrato davanti all’Autorità consolare competente.

Entrambi i nubendi dovranno presentare un’apposita istanza di celebrazione del matrimonio consolare alla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Kuwait.

È presente apposito modulo nella sezione Modulistica, oppure al seguente link.

La celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando i nubendi non risiedono nella Circoscrizione consolare di competenza.

Successivamente all’accoglimento dell’istanza, si dovrà procedere con la richiesta di pubblicazioni, obbligatorie per il cittadino italiano che intende sposarsi di fronte alle Autorità italiane.

Le pubblicazioni di matrimonio sono richieste all’Ufficiale dello stato civile del luogo di residenza di uno dei nubendi, il Comune in Italia o il Consolato italiano all’estero, e sono fatte nei luoghi di residenza di entrambi, se diversi.

La richiesta delle pubblicazioni può essere presentata di persona o tramite procura speciale redatta su carta semplice, munita dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i nubendi. I cittadini non appartenenti all’Unione Europea e non residenti in Italia dovranno procedere all’autenticazione della propria firma.

Per richiedere di eseguire le pubblicazioni, inviare un’email all’indirizzo consolare.alkuwait@esterti.it . Verrà comunicato il modulo da compilare. Prima di procedere, vedere la seguente sezione.

Le pubblicazioni resteranno affisse all’Albo consolare per otto giorni interi. La celebrazione del matrimonio potrà avvenire entro 180 giorni a partire dal quarto giorno successivo all’affissione.

DOVE CHIEDERE LE PUBBLICAZIONI

In caso di matrimonio consolare:

  • Se i nubendi (italiani o stranieri) sono entrambi residenti in Italia, le pubblicazioni di matrimonio sono richieste all’ufficiale dello stato civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza. Se residenti in Comuni diversi, il Comune che riceve la richiesta provvederà a chiederne l’esecuzione anche all’altro. (Si ricorda che in caso di non residenza nella Circoscrizione consolare la celebrazione del matrimonio può essere rifiutata).
  • Se uno dei nubendi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste al Comune di residenza in Italia oppure al Consolato italiano competente all’estero. L’Ufficio che riceve la richiesta provvederà a chiederne l’esecuzione anche all’altro Ufficio e le pubblicazioni saranno effettuate in entrambi i luoghi di residenza.
  • Se il nubendo italiano ha la residenza in Italia, mentre l’altro (cittadino straniero) ha la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio devono essere richieste al Comune italiano di residenza del nubendo ed ivi effettuate.
  • Se entrambi i nubendi (italiani) hanno la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio devono essere richieste ed effettuate presso le Autorità consolari italiane competenti per residenza.

In caso di matrimonio in Italia:

  • nubendi italiani residenti all’estero devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio alle Autorità consolari italiane competenti per residenza. Se residenti in Circoscrizioni Consolari diverse, il Consolato che riceve la richiesta provvederà a chiederne l’esecuzione anche all’altro.

In caso di matrimonio davanti all’Autorità locale straniera:

  • Il cittadino italiano che contrae matrimonio presso uno Stato estero non è soggetto alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che non siano espressamente richieste dall’Autorità locale dello Stato di celebrazione

  • MATRIMONIO DELLO STRANIERO

L’art. 116 del Codice civile prevede che il cittadino straniero, per essere ammesso al matrimonio, presenti un “nulla osta”, con il quale le competenti Autorità del Paese di appartenenza attestino l’assenza di impedimenti al matrimonio.


  • MATRIMONIO DI FRONTE ALLE AUTORITÀ STRANIERE

I cittadini italiani che si sposano all’estero, di fronte alle Autorità locali, non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che non siano richieste dalla normativa straniera.

La Rappresentanza diplomatico-consolare potrà rilasciare il documento richiesto solo sulla base del positivo esito degli accertamenti, acquisiti d’ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli ritenuti necessari per provare l’inesistenza di impedimenti.


  • TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI MATRIMONIO

Il matrimonio celebrato all’estero, per avere valore in Italia, deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.

L’atto di matrimonio in originale emesso dall’Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto, dovrà essere rimesso, a cura degli interessati, alla Rappresentanza diplomatico-consolare che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.

In alternativa si potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza.